Art. 16.
(Procedura di autorizzazione).

      1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza le operazioni e le condotte necessarie per la predisposizione e per l'esecuzione delle operazioni stesse.

      2. L'autorizzazione è concessa per iscritto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del direttore del Servizio interessato, avente analoga forma e trasmessa tramite la direzione generale del Dipartimento.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, ove non sia possibile rispettare le forme previste dal comma 2, la richiesta e l'autorizzazione possono essere formulate e concesse verbalmente. In tale caso, entro ventiquattro ore dalla formulazione della richiesta e dalla concessione dell'autorizzazione, le stesse devono essere

 

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confermate per iscritto, ai fini della loro documentazione e conservazione.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con provvedimento scritto e motivato e nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, modificare o revocare il provvedimento autorizzativo; in tale caso, il provvedimento modificativo o revocatorio è tempestivamente comunicato al direttore del Servizio interessato e le attività in corso sono immediatamente sospese o adeguate al diverso contenuto dell'autorizzazione, salvo che non siano già interamente concluse.
      5. Tutte le richieste e le relative autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione devono essere conservati in originale in un apposito archivio segreto istituito presso il Dipartimento. Le modalità di gestione e di accesso a tale archivio sono stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e informa l'autorità giudiziaria.
      7. Nei casi di diniego di autorizzazione e in tutti i casi previsti dal comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri ne dà comunicazione al Comitato parlamentare, con informativa succintamente motivata.